Coronavirus - aumento della durata di riscossione del lavoro ridotto e proroga della procedura semplificata
Il Consiglio federale ha aumentato la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) a 24 mesi e ha prorogato la procedura semplificata per il conteggio dell’ILR. Inoltre, ha deciso di prorogare il diritto all’ILR per gli apprendisti, per le persone impiegate a tempo determinato e per i lavoratori su chiamata assunti a tempo indeterminato.
In seguito al miglioramento della situazione epidemiologica e alle fasi di riapertura finora introdotte, gran parte delle restrizioni è stata eliminata. Tuttavia, dal momento che permangono alcuni provvedimenti di base, l’abolizione integrale dell’ILR non è fattibile per tutte le aziende. Grazie all’aumento del periodo massimo di riscossione a 24 mesi, le aziende che hanno percepito l’ILR ininterrottamente dall’inizio della pandemia possono continuare a ricevere questo sostegno. L’aumento del periodo massimo di riscossione si applica fino al 28 febbraio 2022.
La proroga della procedura semplificata permetterà di continuare ad alleggerire l’onere delle imprese e degli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione. Dal momento che si prevede una riduzione del ricorso all’ILR a seguito delle riaperture, la proroga della procedura semplificata è limitata per ora al 30 settembre 2021. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2021, sarà reintrodotto il «Rapporto sulle ore perse per motivi economici», il modulo con cui i dipendenti confermano le ore perse e dichiarano che continuano ad accettare il lavoro ridotto.
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di prorogare fino al 30 settembre 2021 il diritto all’ILR per le persone impiegate a tempo determinato, gli apprendisti e i lavoratori su chiamata assunti a tempo indeterminato. Il diritto all’ILR per le persone impiegate a tempo determinato e per i lavoratori su chiamata a tempo indeterminato è concesso se l’attività aziendale è ancora significativamente limitata da provvedimenti disposti dalle autorità. Si è invece deciso di non prorogare l’abolizione del periodo d’attesa. Pertanto, dal 1° luglio 2021, si applicherà di nuovo un periodo d’attesa di un giorno, che è la franchigia minima prevista dalla legge.