Coronavirus

A partire dal 1° aprile 2022 sono stati revocati gli ultimi provvedimenti dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare: l’obbligo di isolamento per le persone contagiate e l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie. Fino alla primavera del 2023 è tuttavia opportuno mantenere alti il livello di vigilanza e la capacità di reazione.

È poco probabile che nei prossimi mesi la salute pubblica corra gravi rischi. Non è tuttavia possibile prevedere con certezza come evolverà la pandemia. Con ogni probabilità, il virus SARS-CoV-2 non sparirà, ma tenderà ad endemizzarsi. Bisogna dunque attendersi nuove ondate stagionali anche in futuro. Confederazione e Cantoni pianificano una fase di transizione, che durerà fino alla primavera del 2023, in cui resteranno necessari un alto livello di vigilanza e un'elevata capacità di reagire.

Lavoro ridotto: informazioni per le imprese

Attenzione: le disposizioni speciali della legge Covid-19 sul lavoro ridotto si applicano solo se quest’ultimo è in parte legato alle conseguenze economiche della pandemia.

Regole per la procedura di preannuncio

  • Per il preannuncio del lavoro ridotto si applica la procedura ordinaria.
  • Il termine di preannuncio è abolito fino a fine 2022. Il preannuncio deve pervenire al servizio cantonale entro il primo giorno d’inizio del lavoro ridotto.
  • Le autorizzazioni per lavoro ridotto sono rilasciate per un massimo di sei mesi, ma non oltre fine 2022. Di conseguenza le autorizzazioni rilasciate a partire da luglio, agosto e settembre 2022 durano al massimo fino al 31.12.2022. Da ottobre 2022 il lavoro ridotto torna ad essere autorizzato fino a tre mesi (durata regolare).

Regole per la procedura di conteggio

  • Per il conteggio dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) si applica di nuovo la procedura ordinaria. Il modulo di conteggio adeguato e il relativo eService saranno disponibili da fine aprile su www.lavoro.swiss.
  • Le ore in esubero accumulate a partire dall’ultimo periodo di lavoro ridotto dell’azienda — durante il termine quadro in corso ma al massimo negli ultimi 12 mesi prima della reintroduzione del lavoro ridotto — vengono dedotte dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell’ILR. All’inizio di un nuovo termine quadro si deve tener conto delle ore in esubero accumulate negli ultimi sei mesi al massimo.
  • Si applica un periodo di attesa (equivalente a una franchigia per i datori di lavoro) di un giorno per ogni mese.
  • Per ciascun termine quadro un’azienda può far valere al massimo quattro periodi di conteggio ILR con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento. I mesi da gennaio a marzo 2022 con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento, già riscossi, non vengono conteggiati con questi quattro periodi di conteggio.
  • La durata massima di riscossione dell'ILR è di 24 mesi per ciascun termine quadro fino al 30.06.2022. Da luglio 2022 si applica di nuovo la durata ordinaria di riscossione di 12 periodi di conteggio per termine quadro.

Informazioni su gruppi specifici

  • Il tasso di indennità più elevato per i lavoratori a basso reddito si applica fino alla fine del 2022.
  • Le persone impiegate a tempo determinato e senza possibilità di disdetta stipulata per contratto, i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato con un grado di occupazione soggetto a oscillazioni eccessive e gli apprendisti non hanno più diritto all'ILR.