Formazione continua per elettricista di montaggio
Titolari dell’attestato federale di capacità di Elettricista di montaggio AFC, o coloro con una formazione equivalente, che hanno concluso la formazione professionale di base prima del 2018, sono autorizzati a mettere in servizio impianti elettrici secondo l’articolo 10a, cpv. 3 dell’OIBT 2001 (stato 1.1.2018) solo se dimostrano di aver svolto un’attività pratica sotto la sorveglianza di una persona del mestiere, per un periodo di un anno, e di disporre di una formazione continua definita da EIT.swiss che li autorizza a eseguire la prima verifica.
Questa formazione supplementare viene offerta dai centri per i corsi interaziendali e da altri centri di formazione riconosciuti da EIT.swiss, si svolge in parallelo al lavoro e dura tre giorni.
Il certificato EIT.swiss di Elettricista capo squadra viene riconosciuto come formazione continua per la prima verifica ai sensi dell’art. 44a, cpv. 3 dell’OIBT, alle persone con un attestato federale di capacità di Elettricista di montaggio AFC, o con formazione equivalente. La condizione per il riconoscimento è che al 1.1.2018 il certificato non abbia più di 5 anni.