Coronavirus - Prolungamento delle semplificazioni nell’ambito dell’AD
Il Consiglio federale ha deciso che le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto continueranno temporaneamente a non dover essere dedotte dalla perdita di lavoro. Inoltre, il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria continuerà a non essere computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’indennità per lavoro ridotto. Queste disposizioni sono valide fino a fine anno.
Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso di mantenere la procedura semplificata in materia di indennità per lavoro ridotto nel quadro dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. Restano pertanto valide anche due disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI):
- le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto continuano temporaneamente a non dover essere dedotte dalla perdita di lavoro.
- il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria continua a non essere computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’indennità per lavoro ridotto.
Queste due misure di semplificazione alleggeriscono gli oneri delle casse di disoccupazione, che possono così decidere più rapidamente in merito al versamento delle indennità per lavoro ridotto. La modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione entra in vigore il 1° settembre 2020 e si applica fino al 31 dicembre 2020.