Il Consiglio federale pone in vigore la revisione di alcune ordinanze nel settore energetico
Il Consiglio federale ha approvato le modifiche di diverse ordinanze nel settore energetico e ha fissato al 1° gennaio 2022 la data della loro entrata in vigore. Il pacchetto di ordinanze riviste comprende l'ordinanza sull'energia, l'ordinanza sull'efficienza energetica, l'ordinanza sulla promozione dell'energia, l'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e l'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi. Sono state oggetto di revisione anche l'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento e l'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità.
La revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) contiene precisazioni giuridiche in merito alla pianificazione direttrice e all'interesse nazionale degli impianti idroelettrici. Esse chiarificano le incertezze giuridiche derivanti da alcune sentenze del Tribunale federale. In primo luogo viene specificato che gli impianti idroelettrici possono essere autorizzati anche prima della definizione nel piano direttore cantonale di sezioni di corsi d'acqua adeguate. In secondo luogo, per i progetti che non hanno effetti considerevoli sul territorio e sull'ambiente non è richiesta una base nel piano direttore. In terzo luogo, vengono fissati i valori di soglia a partire dai quali gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti idroelettrici sono ritenuti di interesse nazionale e viene introdotto anche un nuovo valore soglia per le centrali ad accumulazione.
La revisione dell'OEn stabilisce che in futuro dovranno rientrare nelle convenzioni sugli obiettivi per il rimborso del supplemento rete anche le misure con una durata di ammortamento maggiore dei 4-8 anni previsti finora, ossia 6-12 anni. In questo modo le imprese adotteranno più misure per incrementare la propria efficienza energetica, rispetto a quanto avvenuto finora. Infine, l'OEn riveduta precisa le modalità di conteggio dei costi per le soluzioni di «contracting» nel caso dei raggruppamenti per il consumo proprio (RCP) nonché la rappresentanza degli RCP nei confronti dei gestori delle reti di distribuzione.
La revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne) riguarda gli allegati dell'ordinanza concernenti gli apparecchi elettrici. Sono state apportate diverse correzioni e precisazioni. In una precedente revisione della OEEne, in vigore dal 15 maggio 2020, la Svizzera aveva già recepito diverse modifiche del diritto UE. Con la presente revisione vengono ora recepiti anche gli adeguamenti introdotti nel frattempo in questi regolamenti UE. Sono interessati dalle modifiche i seguenti apparecchi elettrici con raccordo alla rete: frigoriferi, lavatrici e asciugabiancheria per uso domestico, lavastoviglie per uso domestico, display elettronici, apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, motori e convertitori di frequenza e, infine, server e prodotti di archiviazione dati.
Con la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) il contributo di base della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici sarà ridotto, a partire dal 1° aprile 2022, dagli attuali 700 franchi a 350 franchi. In cambio, a partire da una potenza di 30 kilowatt (kW) il contributo basato sulla potenza verrà aumentato di 10 franchi, passando così a 300 franchi per kW. Viene così creato un incentivo a costruire impianti di grandi dimensioni e a sfruttare il più possibile per la produzione elettrica la superficie di ogni tetto idoneo. Per gli impianti con una potenza pari o superiore a 100 kW il contributo legato alla potenza sarà ridotto di 20 franchi, scendendo così a 270 franchi per kW. Questo permette di mantenere la rimunerazione unica a un livello che non superi il 30 per cento dei costi di investimento degli impianti di riferimento. Queste riduzioni permetteranno di disporre nuovamente di circa 12 milioni di franchi l'anno di sussidi, che potranno essere destinati alla promozione di impianti fotovoltaici supplementari.
Anche gli impianti fotovoltaici integrati nelle facciate degli edifici o installati su di esse possono fornire elettricità solare. In inverno questi tipi di impianto possono produrre fino al 30 per cento di elettricità in più rispetto a impianti delle stesse dimensioni installati su tetti piani. Tuttavia, oggi se ne costruiscono raramente. In Svizzera il potenziale elettrico delle facciate è pari a 17 terawattora all'anno, che corrisponde a un quarto del potenziale fotovoltaico totale del parco immobiliare svizzero. Per sfruttarlo, la OPEn prevede un buono di 250 franchi per kW sul contributo legato alla potenza per gli impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi (rispetto all'orizzonte).
La revisione della OPEn stabilisce, inoltre, che per gli impianti a biomassa, i piccoli impianti idroelettrici e gli impianti eolici sottoposti a misurazione del profilo di carico, il prezzo di mercato di riferimento per la rimunerazione dell'immissione in rete di elettricità dovrà essere calcolato d'ora in avanti sulla base della media mensile invece che della media trimestrale. Un'altra novità è rappresentata dal fatto che la sostituzione di un impianto idroelettrico non viene più considerata come un impianto nuovo, bensì come un rinnovamento o un ampliamento e verrà sovvenzionato di conseguenza. Vengono inoltre aumentati i requisiti energetici minimi da soddisfare per ottenere contributi d'investimento per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. Infine, l'OPEn disciplina anche il rispetto dei requisiti energetici minimi per gli impianti di combustone a legna: se contemporaneamente alla loro costruzione viene realizzata o rafforzata la cessione di calore, questi impianti non riescono a soddisfare i requisiti energetici minimi al momento della conferma definitiva del contributo di promozione; d'ora in avanti dovranno dimostrare per iscritto all'Ufficio federale dell'energia di essere in grado di soddisfare tali requisiti entro breve tempo e in modo verificabile dopo la fine dei lavori di costruzione.
Con la revisione dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT ) e dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE) sono stati adeguati ad alcune novità in UE certi termini e obblighi nell'ambito della sicurezza dei prodotti elettrici a bassa tensione nonché degli apparecchi e sistemi di protezione. Si vuole così garantire la continuità della libera circolazione delle merci in questo settore tra la Svizzera e l'UE. Le presenti modifiche lasciano invariati i requisiti di sicurezza attualmente validi.
La revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) attua le conclusioni della sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2020. Le competenze del DATEC che contraddicono la legge vengono stralciate. Si stabilisce, inoltre, che la Commissione del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento (Stenfo) dovrà chiedere al DATEC un parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica del comitato per il controllo dei costi, prima di determinare il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Viene inoltre fissata in modo vincolante la prassi seguita finora per il calcolo degli accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori esercizio definitiva dell'impianto. Nel testo rivisto della OFDS le disposizioni organizzative sono presentate in modo più chiaro e trasparente. Infine, la revisione obbliga esplicitamente i membri della Commissione e dei comitati ad adoperarsi nell'esercizio della propria attività per garantire un finanziamento sufficiente del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento.
La revisione dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE) semplifica il processo di certificazione dei dati degli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 100 kW.