Modifiche legislative 2023
Il 1° gennaio 2023 entreranno in vigore alcune modifiche legislative, tra cui quelle in materia di adozione e diritto successorio.
I genitori che adotteranno un bambino minore di quattro anni beneficeranno di un congedo di due settimane (10 giorni lavorativi) preso a carico dall'assicurazione perdita di guadagno (IPG). Questo congedo deve essere preso nell'anno successivo all'adozione. Secondo il Consiglio federale, l'indennità di adozione ammonta all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa, ma al massimo a 196 franchi al giorno. L'indennità di adozione è destinata alle persone che svolgono un'attività lucrativa. Le due settimane corrispondono alla durata totale del congedo: se entrambi i genitori lavorano, possono dividere a piacimento le due settimane tra di loro, ma non contemporaneamente. Inoltre, il diritto al congedo non si applica al partner che adotta il figlio del proprio partner. Il Consiglio federale evidenzia che non molte persone beneficeranno di questo nuovo diritto. Infatti, in Svizzera, il numero di bambini adottati minori di quattro anni è basso.
Il Consiglio federale ha inoltre deciso che il nuovo diritto successorio può entrare in vigore. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i decessi avvenuti a partire da questa data, indipendentemente dal fatto che un testamento (o un contratto successorio) sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore della riforma. L'obiettivo è di modernizzare il diritto successorio e di adattarlo alla situazione attuale, caratterizzata da divorzi e aspettativa di vita crescenti.
Novità più importanti:
Maggiore libertà per il testatore grazie alla riduzione delle porzioni legittime.
Questo si traduce in un aumento della porzione disponibile dell'eredità, di cui il testatore può disporre liberamente dei propri beni. In particolare, la riduzione della porzione legittima incide su:
- I discendenti, che riceveranno solo il 50% della parte legale, invece del 75% attualmente previsto;
- I genitori, che non disporranno più di una porzione legittima rispetto all'attuale 50%.
Non sarà introdotta alcuna modifica per quanto concerne la porzione legittima del coniuge o del partner registrato: la loro porzione legittima continuerà a essere del 50% della parte legale.
Coniugi/Unione domestica registrata con figli
- Oggi
- Coniuge: Parti legali 50%, Porzione legittima 25%
- Figli: Parti legali 50%, Porzione legittima 37,5%
- Porzione disponibile: Porzione legittima 37,5%
- Dal 1° gennaio 2023
- Coniuge: Parti legali 50%, Porzione legittima 25%
- Figli: Parti legali 50%, Porzione legittima 25%
- Porzione disponibile: Porzione legittima 50%
Concubini con figli
- Oggi
- Figli: Parti legali 100%, Porzione legittima 75%
- Porzione disponibile: Porzione legittima 25%
- Dal 1° gennaio 2023
- Figli: Parti legali 100%, Porzione legittima 50%
- Porzione disponibile: Porzione legittima 50%
Coniugi/Unione domestica registrata senza figli
- Oggi
- Coniuge: Parti legali 50%, Porzione legittima 37,5%
- Genitori: Parti legali 25%, Porzione legittima 12,5%
- Porzione disponibile: Porzione legittima 50%
- Dal 1° gennaio 2023
- Coniuge: Parti legali 75%, Porzione legittima 37,5%
- Genitori: Parti legali 25%,
- Porzione disponibile: Porzione legittima 62,5%
Concubini senza figli
- Oggi
- Genitori: Parti legali 100%, Porzione legittima 50%
- Porzione disponibile: Porzione legittima 50%
- Dal 1° gennaio 2023
- Genitori: Parti legali 50%,
- Porzione disponibile: Parti legali 50%, Porzione legittima 100%
Abolizione della porzione legittima per il coniuge superstite in caso di una procedura di divorzio in corso.
Donazioni successive alla conclusione di un contratto successorio.
Secondo la giurisprudenza attuale, una donazione fatta dal testatore dopo la conclusione di un contratto successorio è contestabile solo se ne viola le disposizioni o se sussiste l'intenzione di nuocere agli eredi designati. La riforma va nella direzione di un "divieto di donazione": le liberalità inter vivos e le donazioni in caso di decesso possono essere contestate senza prova dell'intenzione di nuocere del testatore, se sono incompatibili con gli obblighi derivanti dal contratto successorio e salvo restrizioni nel contratto successorio. A partire dal 2023 quindi, al momento della conclusione di un contratto successorio, si dovrà prestare attenzione se e in quale misura il testatore possa disporre liberamente dei propri beni in vita.
Aumento della quota disponibile in caso di esistenza di un usufrutto a favore del coniuge (o partner registrato) superstite.
La riforma chiarisce anche alcuni punti controversi del diritto attuale.
In particolare:
- La parte supplementare degli utili conseguiti durante il matrimonio che viene assegnata al coniuge superstite da un contratto di matrimonio o un contratto di unione domestica registrata deve essere considerata come un liberalità inter vivos. Viene tenuta in conto nel calcolo delle riserve legali e può essere ridotta a seconda del risultato. Non può pregiudicare la porzione legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti. I figli comuni e i loro discendenti possono richiedere la riduzione della parte supplementare assegnata al coniuge superstite se si risposa o contrae un'unione domestica registrata.
- Protezione della porzione legittima per quanto riguarda i beni del 3° pilastro: l'avere previdenziale del pilastro 3a continuerà a essere escluso dalla successione. Il valore di riscatto (assicurazioni vita 3a e 3b) o il saldo del conto (avere bancario 3a) viene riscosso direttamente dagli eredi, ma è soggetto a riduzione se non vengono rispettate le porzioni legittime. Di conseguenza, gli eredi aventi diritto possono intentare un'azione di riduzione contro i beneficiari del terzo pilastro se il loro diritto non è rispettato.
- In caso di violazione della porzione legittima gli eredi possono chiedere la riduzione delle liberalità. La riforma ha modificato l'ordine cronologico delle riduzioni da effettuare fino al ripristino della porzione legittima:
- Acquisizioni in seguito a decesso, per legge.
- Liberalità in seguito a decesso.
- Liberalità inter vivos.