Pretese di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto riscossa sul canone
In due decisioni di principio, il Tribunale federale ha stabilito che sul canone di ricezione non può essere riscossa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che la Confederazione deve restituire l'IVA prelevata tra il 2010 e il 2015. Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto pagata sui canoni radiotelevisivi. La legge è entrata in vigore il 15 gennaio 2021.
Il rimborso dell'Iva si basa su due decisioni di principio del Tribunale federale, stando alle quali sul canone di ricezione non può essere prelevata questa tassa e i proventi devono quindi essere restituiti per il periodo 2010-2015. Le pretese di restituzione delle imprese che hanno pagato il canone per la ricezione professionale o commerciale e non hanno fatto valere la deduzione dell’imposta precedente restano valide. L’UFCOM mette a disposizione una procedura semplificata per il trattamento delle domande e può offrire un’indennità forfettaria alle imprese che ne hanno diritto.
La richiesta di rimborso deve essere presentata su AFC SuisseTax, dove avete la possibilità di attivare una nuova procura per il canone RTV per le imprese (CI RTV), sotto “Amministrazione – Gestisci procure”. In questo modo potete presentare la vostra domanda online in modo semplice e rapido.
Dal 2021, le imprese che realizzano un utile basso possono chiedere il rimborso del canone se soddisfano le seguenti tre condizioni:
- il canone per le imprese dovuto è stato pagato;
- nel corso dell’anno commerciale l’impresa ha realizzato una cifra d’affari inferiore a 1 milione di franchi;
- nell’esercizio per il quale è stato riscosso il canone, risulta un guadagno inferiore a dieci volte il canone della categoria tariffaria attribuita (categoria tariffaria 1: CHF 1'600 franchi rispettivamente categoria tariffaria 2 CHF 2'350 franchi), o una perdita.
Una richiesta di rimborso del canone per le imprese sulla base delle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2021, può essere richiesto al più presto nell’anno 2022, dopo la chiusura dei conti del 2021. Le domande possono essere inoltrate entro la scadenza del consueto termine di prescrizione di 5 anni.