10 domande sulla formazione continua
Dal 1° gennaio 2020, i collaboratori possono richiedere fino a 5 giorni lavorativi retribuiti all’anno per formazione e perfezionamento ai sensi dell’art. 19.2 CCL. Formazioni correlate al settore quali seminari, elettricista capo squadra, esperto di sicurezza ecc.
L’azienda è obbligata a provvedere alla formazione continua dei propri collaboratori?
No. Non esiste un diritto legale alla formazione continua. Il diritto a una formazione continua deriva dall’art. 19.2 CCL.
I collaboratori hanno diritto ad un giorno specifico libero per frequentare un corso?
No, non è previsto il diritto di un giorno specifico libero per la formazione continua. Eccezione: i collaboratori fino a 30 anni possono prendere fino a una settimana di ferie per ogni anno di servizio per attività giovanili non retribuite, e anche per la corrispondente formazione continua, se lo comunicano all'azienda con almeno due mesi d’anticipo. Durante questo periodo non hanno diritto alla retribuzione, se non diversamente concordato.
Il datore di lavoro può pretendere che il collaboratore partecipi a un corso di formazione?
Sì, il datore di lavoro ha il diritto d’impartire istruzioni. Può pretendere una formazione se è utile per il lavoro concordato.
Il collaboratore riceve il salario durante il periodo di formazione?
Obbligatorio è il pagamento del salario per 5 giorni lavorativi. Per il periodo successivo è necessario un accordo.
Cosa succede se il collaboratore si ammala o subisce un infortunio durante la formazione ordinata?
Anche in questo caso l’azienda deve pagare il salario, al massimo per la durata ai sensi dell’art. 38 CCL, proprio come in altri casi di malattia o d’infortunio durante un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 39.2 CCL.
Chi paga il corso?
Se è l’azienda a ordinare una formazione, deve sostenerne i costi. Per formazioni volontarie spetta al collaboratore stesso finanziarle. In caso contrario è necessario un accordo.
Il collaboratore deve rimborsare i costi di formazione se si dimette?
Solo se si è impegnato a farlo. Non tutti i licenziamenti comportano un obbligo di pagamento. Se il collaboratore si dimette per una buona causa - se sono in debito di salario o se il datore di lavoro non rispetta gli accordi - non deve restituire nulla. Si raccomanda di redigere un accordo di formazione.
Il collaboratore può essere licenziato se non completa con successo la formazione concordata?
Sì, soprattutto se la formazione è necessaria per lo svolgimento del lavoro. Il periodo di preavviso deve ovviamente essere rispettato.
Il collaboratore ha automaticamente diritto al salario minimo di elettricista capo squadra, se ha completato con successo questa formazione?
No. Il diritto al salario minimo di CHF 5'600.00 mensili sussiste solo se il collaboratore svolge effettivamente questa funzione.
Le regole per la formazione continua valgono anche per l’introduzione al lavoro in azienda?
No. L’introduzione al lavoro si svolge sempre in relazione alla posizione specifica e al lavoro associato. Questo sforzo va quindi supportato dall’azienda.