Calcolo corretto delle ore supplementari
Il nuovo contratto collettivo di lavoro del settore elettrico svizzero (CCL) riconosce due tipi di ore supplementari. Tuttavia il CCL non specifica la modalità di pagamento delle ore supplementari e su come esattamente deve essere calcolato il supplemento. La commissione paritetica nazionale (CPN) ha pubblicato un promemoria che tratta l'argomento.
Con il nuovo contratto collettivo di lavoro del settore elettrico svizzero (CCL), entrato in vigore il 1° gennaio 2020, esistono due tipi di ore supplementari. Le prime 5 ore straordinarie di una settimana, che sono le ore 41, 42, 42, 44 e 45 della settimana (1° contenitore), da compensare con tempo libero, non sono soggette a supplemento. Non è dovuto alcun supplemento del 25%, né un supplemento pro rata per la 13° mensilità dell'8.33%. Queste ore supplementari devono essere compensate entro un anno, in accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, senza supplemento con tempo libero della stessa durata o pagate senza supplemento (art. 21.3 CCL). Se lo straordinario al 31 dicembre è inferiore a 120 ore e deve essere compensato nell'anno successivo, questo deve essere registrato per iscritto. . Se al 31 dicembre le ore supplementari ammontano a più di 120 ore, le ore in eccesso (>120 ore) devono essere pagate nel mese di gennaio dell'anno seguente con un supplemento del 25%. Eccezioni per situazioni speciali sono possibili secondo l'articolo 20.5 del CLA.
Le ore supplementari 46, 47, 48, 49 e 50 di una settimana (2° contenitore) vanno "di norma" pagate per la fine del mese seguente con un supplemento del 25%. Tuttavia il CCL non specifica la modalità di pagamento delle ore supplementari e su come esattamente deve essere calcolato il supplemento. La commissione paritetica nazionale (CPN) ha pubblicato un promemoria che tratta l'argomento.
In conformità alla dottrina e alla giurisprudenza del Tribunale federale - salvo accordi contrattuali diversi - in caso di compensazione del lavoro straordinario in denaro, al salario di base si aggiunge, oltre alla quota della 13a mensilità (8.33%), un supplemento del 25% (cfr. Ullin Streiff, Adrian von Kaenel, Roger Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar all'art. 319-362 OR, 7. Auflage, Zürich, 2012, all'art. 321c, n° 12; BGE 4A_352/2010 del 5.10.2010 E. 3 = JAR 2011 p. 316, BGE 4C.414/2005 del 29.3.2006 E. 5.2, BGE in plädoyer 2000/5 p. 61 E. 8).
Nel calcolo del supplemento per le ore supplementari non vanno considerati i giorni festivi e di vacanza.
Esempio di calcolo:
Il salario mensile ammonta, ad esempio, a CHF 5'000.00 mensili. Bisogna dunque dividere il salario mensile per 174 h di tempo di lavoro lordo (art. 16.3 CCL), il salario di base ammonta a CHF 28.74 (CHF 5'000.00 : 174 h = CHF 28.74).
Salario orario di base: CHF 28.74
+ quota 13a mensilità (base: CHF 28.74, 8.33%) CHF 2.39
= Totale intermedio per ora : CHF 31.13
+ supplemento per lavoro straordinario (base: CHF 31.13, 25%) CHF 7.78
= Salario orario per lavoro straordinario CHF 38.91
Un datore di lavoro deve prestare attenzione al corretto calcolo degli straordinari, altrimenti dovrà effettuare pagamenti arretrati, retroattivamente su 5 anni, gli verranno addebitati i costi di controllo e di procedura e rischia una sanzione contrattuale. Il nostro servizio giuridico è naturalmente a disposizione, come al solito, per qualsiasi ulteriore domanda