Divieto di utilizzazione dei protocolli di chat WhatsApp per il licenziamento immediato
Un datore di lavoro ha messo a disposizione di un lavoratore un telefono cellulare a fini aziendali. Le condizioni d’impiego ne vietavano l’utilizzo privato. Nonostante il divieto, il lavoratore ha installato sul cellulare aziendale l’applicazione WhatsApp e l’ha usata a fini privati. Il datore di lavoro ha quindi disposto il licenziamento immediato.
L’esame della cronologia chat con finalità di controllo non è ammesso
Il Tribunale d’appello del Cantone di Zurigo (sentenza del 20 marzo 2019, LA180031-O/U) ha ritenuto che il controllo del cellulare aziendale fosse un trattamento dei dati. I trattamenti di dati che non abbiano una sufficiente correlazione con il posto di lavoro sono in genere inammissibili e non possono essere legittimati nemmeno da un motivo giustificativo. Il Tribunale d’appello ha ritenuto che un trattamento dei dati per il controllo del rispetto delle direttive impartite fosse consentito. In questo caso, tuttavia, per il controllo delle direttive impartite non era necessario esaminare il contenuto della cronologia della chat. Secondo l’opinione del Tribunale d’appello (e della giurisdizione inferiore) sarebbe invece stato sufficiente cancellare l’app WhatsApp, in quanto estranea al lavoro, in applicazione della direttiva impartita. Il datore di lavoro non sarebbe dunque stato autorizzato a condurre un ampio controllo dei contenuti della cronologia della chat. Successivamente, il datore di lavoro ha licenziato immediatamente il/la lavoratore/lavoratrice perché ha fatto affermazioni diffamatorie, ha rivelato segreti aziendali e ha finto una malattia.
Se l’utilizzo privato dei mezzi di comunicazione elettronica è vietato o limitato, il datore di lavoro ha il diritto di controllare che la sua direttiva venga rispettata. (Foto: Vietnam/Hoi An)
Ma allora, cosa può controllare un datore di lavoro?
In linea di principio, l’estensione dei diritti di controllo del datore di lavoro dipende dalla presenza e dalla portata della regolamentazione dei mezzi di comunicazione elettronica sul posto di lavoro a fini privati. In virtù del suo diritto d’impartire istruzioni, il datore di lavoro è autorizzato a regolamentare l’utilizzo delle infrastrutture elettroniche aziendali (e-mail, Internet, cellulare aziendale) e a limitarne l’utilizzo a fini privati o anche a vietarlo completamente. Se l’utilizzo privato dei mezzi di comunicazione elettronica è vietato o limitato, il datore di lavoro ha il diritto di controllare che la sua direttiva venga rispettata. Il controllo deve però soddisfare il principio di proporzionalità e può essere condotto solo in buona fede. In particolare, ciò significa che i lavoratori devono venire previamente informati di tali controlli, almeno in forma generale.
Poiché non è stato possibile prendere in considerazione i mezzi di prova ottenuti illegittimamente, non è stato nemmeno possibile esaminare la legittimità del licenziamento immediato. Il datore di lavoro è stato obbligato a pagare al lavoratore il salario perso durante il termine di preavviso ordinario e un indennizzo, per un ammontare pari a circa CHF 24 500.