Notifica di sospetta presenza di amianto

Una malattia mortale dopo l’esposizione all’amianto è ancora un grande pericolo per gli artigiani dell’edilizia. È indispensabile quindi individuare i potenziali pericoli. Le aziende si sentono sollecitate a causa delle conseguenze finanziarie paventate. 

L'amianto, per le proprie proprietà fisiche, è stato utilizzato in Svizzera fino al 1990. I rischi per la salute derivanti da un’esposizione erano conosciuti da tempo; ma venivano messi in conto. Oggi, la presenza di amianto deve essere sempre considerata durante i lavori di trasformazione, manutenzione e  ristrutturazione di edifici costruiti prima del 1990. Di conseguenza, c’è l’obbligo di individuare e valutare accuratamente un potenziale pericolo. Questo è stabilito, tra l’altro, dalla nuova ordinanza sui lavori di costruzione (art. 3). 

Se la sospettata presenza di amianto è confermata, si devono prendere le misure necessarie. Possono andare dalla limitazione di certe attività all’arresto di tutti i lavori e al ricorso di una ditta specializzata in bonifiche, riconosciuta, per la rimozione e lo smaltimento – con le relative conseguenze  inanziarie. Non è quindi sorprendente che le aziende subiscano delle pressioni subliminali per rinunciare all’indagine, poiché il committente teme i costi di smaltimento e le altre aziende dovrebbero far fronte all’interruzione dei lavori. Se le misure di protezione necessarie non vengono applicate, l’amianto  può contaminare l’area di lavoro ed esporre le persone sul posto alle sue fibre. Le aziende che non le seguono possono essere denunciate (p. es. alla Suva). Il responsabile della contaminazione deve assumersi la responsabilità e sostenere i costi conseguenti. EIT.swiss e Suva consigliano alle aziende del  settore elettrico di includere una clausola sull’amianto nelle CG dei contratti d’appalto-, e di trasferire esplicitamente i costi di campionamento, smantellamento e smaltimento al committente.